Vittoria dell’Avv. Mattia Minardi a Parma per vizi dell’opera e responsabilità dell’appaltatore
Appalto – vizi dell’opera – Giudice di Pace di Parma, sent. n. 312/2026
Con sentenza n. 312/2026 dell’11 marzo 2026, il Giudice di Pace di Parma ha accolto integralmente la domanda patrocinata
dall’Avv. Mattia Minardi in una controversia avente ad oggetto vizi dell’opera, difformità nei lavori di ristrutturazione
e responsabilità dell’appaltatore.
La vicenda traeva origine da interventi eseguiti su un bagno e sull’impianto idraulico di un immobile. A pochi giorni dalla conclusione
dei lavori si erano verificate rilevanti infiltrazioni, che avevano reso necessari interventi urgenti di ricerca della perdita,
demolizione e ripristino, con conseguente danno economico per la committente.
All’esito dell’istruttoria, il Giudice ha accertato il nesso causale tra le opere eseguite e il danno verificatosi, riconoscendo la
responsabilità dell’appaltatore per i vizi dell’intervento e per le spese sostenute dalla parte attrice. La domanda è stata quindi
integralmente accolta, con condanna della controparte al pagamento di euro 6.722,23, oltre interessi legali e spese di lite.
La decisione ribadisce principi rilevanti in materia di appalto: l’obbligo dell’impresa di eseguire l’opera a regola d’arte, la
responsabilità per vizi e difformità dell’opera, nonché la riferibilità all’appaltatore anche dell’operato dei propri collaboratori
e ausiliari.
Cadere a Trinità dei Monti non dà diritto al risarcimento
Responsabilità civile – custodia beni demaniali – Cass. civ., sez. III, ord. 11 novembre 2025, n. 29760
La scalinata di Trinità dei Monti, a Roma, è un bene monumentale sottoposto a particolari vincoli di tutela e
manutenzione. La Cassazione ha chiarito che chi la percorre è tenuto ad una particolare cautela, anche in
ragione delle fisiologiche irregolarità connesse alla natura stessa del bene.
Con l’ordinanza n. 29760/2025 la Corte ha respinto definitivamente la richiesta di risarcimento – per quasi
130.000 euro – avanzata contro il Comune di Roma per omessa custodia, affermando che, in un contesto simile, la
mera caduta non è sufficiente a fondare la responsabilità dell’ente pubblico se il danneggiato non prova un
pericolo occulto non superabile con l’ordinaria diligenza.
Report investigativi e licenziamento per giusta causa
Diritto del lavoro – controlli difensivi – Cass. civ., sez. lav., 4 settembre 2025, n. 24564
La Cassazione ha ribadito che i report investigativi redatti da agenzie private possono essere utilizzati in
giudizio e giustificare un licenziamento per giusta causa, soprattutto quando emergano condotte fraudolente
reiterate del lavoratore.
Nel caso esaminato, il dipendente – operando all’esterno dei locali aziendali – attestava falsamente l’inizio e la
fine della prestazione e, nonostante lunghe pause non autorizzate e spostamenti per fini personali, dichiarava una
regolare presenza in servizio. L’attività investigativa, avviata dal datore di lavoro a fronte di concreti indizi
(anomalo rendimento, incongruenze nei dati di produzione), è stata qualificata come controllo difensivo in senso
stretto, estraneo ai divieti dell’art. 4 Statuto dei lavoratori, e i relativi esiti sono stati ritenuti pienamente
utilizzabili ai fini del recesso.
Foto di un minore pubblicata senza consenso: risarcimento e “prezzo del consenso”
Diritto di famiglia – tutela dell’immagine – Cass. civ., sez. III, ord. 20 gennaio 2026, n. 1169
La pubblicazione dell’immagine di un minore online senza il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale è illecita, ma non comporta automaticamente
il risarcimento del danno non patrimoniale, che deve essere dimostrato anche per presunzioni in base alle concrete ricadute della diffusione.
La Cassazione ha inoltre chiarito che un danno patrimoniale può essere riconosciuto anche in assenza di fini di lucro in senso stretto, quando l’immagine viene
utilizzata con funzione di promozione o attrazione, ed è liquidabile equitativamente con il criterio del “prezzo del consenso”, quale compenso che il titolare del
diritto avrebbe ragionevolmente richiesto per autorizzarne l’uso.
Stress lavorativo e risarcimento: le “nuove regole” della Cassazione su art. 2087 c.c.
Diritto del lavoro – responsabilità datoriale – Cass. civ., sez. lav., ord. 1° dicembre 2025, nn. 31367, 31371 e 31372
Con tre ordinanze gemelle la Cassazione ricompone in chiave sistematica la tutela del lavoratore nei contesti “stressogeni”, chiarendo che
la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. non dipende necessariamente dalla prova di un animus persecutorio tipico del mobbing, ma dalla
verifica oggettiva dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro e delle loro ricadute sulla salute psicofisica, restando comunque ancorata alla colpa.
Sul piano pratico, l’accertamento tende ad assumere una struttura “bifasica”: prima si verifica la sussistenza di fattori organizzativi nocivi e
il nesso causale con il pregiudizio (an), poi si procede alla quantificazione del danno in modo proporzionato (quantum), anche valorizzando categorie
psico-sociali. La Corte ribadisce inoltre che non ogni conflittualità o disagio lavorativo è di per sé risarcibile e che l’azione risarcitoria per danni
da stress lavorativo/mobbing conserva autonomia rispetto all’impugnazione del licenziamento.